Emergenza alluvione 2011

DESCRIZIONE

A A

A A A

FAQ

1. Con riferimento all'allegato 2 -PROCEDURE OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE e segnatamente il punto 4. Rendicontazioni ammissibili .....omissis......In caso di presentazione di fatture non quietanzate, il soggetto beneficiario è tenuto ad esibire idonea polizza fideiussoria pari all’intero importo ammesso a contributo per la durata dei lavori. Il Comune ne verifica la validità, prima dell’inizio dei lavori all’erogazione dei contributi in oggetto da parte di codesto ufficio regionale....omissis.... Poiché diversi beneficiari si sono rivolti alle compagnie di assicurazione le quali non hanno consentito l'apertura di una polizza a copertura dell'importo su fattura non quietanzata (alcune compagnie hanno suggerito di modificare il "bando" in quanto è possibile accendere una polizza non sulla fattura ma sul contributo), si chiede a codesto ufficio regionale di valutare dette richieste da parte delle compagnie di assicurazioni.

Risposta
Si ritiene che vi è un’errata interpretazione del bando, considerato che per accendere la polizza non va esibita la fattura non quietanzata, bensì la documentazione che attesti l’avvenuta ammissione a contributo (allegato 6 della Determinazione dirigenziale 1237 del 21/11/2023).

2. Un beneficiario, residente al momento dell’evento nell’immobile danneggiato, è deceduto qualche mese fa e l’unico erede non ha chiaramente la residenza in quell’immobile; all’erede spetta comunque la percentuale dell’80%?

Risposta
Secondo quanto previsto dall’art. 14.1 dell’Allegato B dell’O.C.D.P.C. 932/2022, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.


3. L’ufficio scrivente ha erroneamente indicato come beneficiario il padre che aveva compilato a suo tempo la scheda B di ricognizione del danno in qualità di usufruttuario dell’immobile, ma la perizia asseverata e la domanda di contributo sono stati richiesti dal figlio in qualità di nudo proprietario. Possiamo notificare il contributo al figlio anche se nell’allegato 1 è indicato il padre?

Risposta
si invita ad accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dai soggetti in questione nella scheda B di ricognizione del danno e nell’allegato B.3.1 della domanda di contributo.


4. Per i lavori di ripristino già effettuati per le quali i beneficiari hanno usufruito di bonus fiscali vigenti, gli stessi sono ancora ammessi a contributo per l’importo complessivo o eventualmente per la parte eccedente il bonus? Esempio: il beneficiario di un contributo di 50.000 euro che ha utilizzato il bonus facciata 90%, potrà ricevere il contributo per l’intero o relativo al solo 10% ovvero sull’importo di euro 5000?

Risposta
Si rimanda a quanto indicato nell’art. 9 dell’Allegato B dell’O.C.D.P.C. 932/2022 e a quanto dichiarato nell’allegato B.3.1 della domanda di contributo nella sezione “Contributi di altri enti”. Nel caso in cui con il bonus fiscale concesso per l’immobile in oggetto siano stati effettuati lavori che abbiano già rimosso la condizione di danneggiamento, si ritiene che gli stessi debbano essere scomputati dall’elenco delle lavorazioni inserito nella perizia asseverata.

5. Un cittadino ha presentato ad agosto 2020 la SCHEDA B – RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO senza avere la residenza anagrafica nell’immobile danneggiato e nel 2022 ha alienato il bene ad altra persona che ha poi presentato la perizia asseverata. L’istanza può essere accolta?

Risposta
Si ritiene che, secondo quanto previsto dall’art. 13.1 dell’Allegato B dell’O.C.D.P.C. 932/2022, non sussiste più il diritto al contributo, considerato che l’alienazione del bene è avvenuta in seguito alla presentazione della domanda di contributo (scheda B).
  
6. Le istanze sono state trasmesse nel 2020 con la determinazione dell’importo dei lavori sulla base di computo metrico redatto con riferimento al prezziario 2020. Ferma restando la possibilità emersa di poter aggiornare i prezzi degli interventi all’anno 2023, senza però superare l’importo di contributo già assegnato, ciò comporta il dover ridurre qualche quantità e/o eliminare alcune opere previste. Le domande per tale quesito sono:
- È obbligatorio aggiornare i prezzi delle varie voci di computo al 2023 o si può procedere con quelle già previste nel 2020?
- Se è necessario o preferibile effettuare l’aggiornamento al 2023 questa operazione va eseguita subito prima dell’inizio dei lavori, presentando una perizia di variante rispetto a quella già trasmessa nel 2020, o è possibile effettuarla direttamente in fase di rendicontazione degli atti finali di contabilità?


Risposta
Il computo dei lavori allegato alla perizia asseverata è stato trasmesso nel 2022 e non nel 2020, e pertanto fa riferimento al prezziario regionale del 2022. La rendicontazione delle spese verrà effettuata considerando il prezziario regionale vigente alla data in cui si sono eseguiti i lavori senza la redazione di una perizia di variante.


7. Nel caso si renda opportuno, a distanza di oltre tre anni dagli eventi atmosferici, l’eliminazione di qualche opera prevista e non più necessaria e/o già realizzata dai proprietari perché urgente e indispensabile (es. sostituzione di infissi, canali di gronda o altro, particolarmente deteriorati) è possibile sostituire questi interventi con altri, comunque necessari, sempre nel limite del contributo assegnato? Anche in questo caso tale operazione va effettuata in fase iniziale (come variante a quanto già trasmesso con un nuovo computo metrico) o può essere rendicontata direttamente con atti finali o, ancora, può essere sostituita da una relazione giustificativa?

Risposta
Ove si rendessero indispensabili variazioni di spesa sui lavori rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di ammissione e approvato, si precisa che le stesse:
- devono essere dettate da circostanze sopravvenute all’atto della domanda;
- non possono superare il limite del 10% dell’importo dei lavori. Deve essere appositamente predisposto un quadro di raffronto, da cui emerga in maniera chiara quanto variato rispetto a quanto previsto in sede di domanda;
- devono, comunque, essere idonee a garantire la totale fruibilità del bene danneggiato;
- non devono, in ogni caso, superare il limite di importo ammesso a contributo.
Oltre a rispettare le condizioni di cui sopra, è opportuno che il Comune acquisisca da parte del soggetto beneficiario, prima dell’esecuzione delle nuove lavorazioni non previste in fase di presentazione della domanda, il computo aggiornato per una preistruttoria della pratica ai fini dell’ammissibilità della stessa.


8. Con quali modalità e modulistica vanno redatti e trasmessi il S.A.L. intermedio (50%) e gli atti di contabilità finale? È possibile presentare direttamente il S.A.L. finale anche per le pratiche che superano i 20.000 euro?

Risposta
L’eventuale S.A.L. intermedio e/o gli atti di contabilità finale vanno trasmessi al Comune mediante la Tabella C “COMPUTO A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE” allegata al “MODELLO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE/RENDICONTAZIONE”.
Si precisa che è possibile presentare direttamente la rendicontazione finale anche in caso di pratiche con importo di contributo superiore a 20.000 euro.


9. Vista la necessità e l’urgenza di effettuare gli interventi, il proprietario e richiedente ha provveduto a proprie spese, successivamente alla segnalazione dei danni e alla richiesta di contributo, a far realizzare le opere previste in maniera dilazionata nel tempo e con pagamenti a più riprese ed effettuati in contanti trattandosi di importi, di volta in volta, di modesta entità.
Constatato che, effettivamente, sono stati realizzati gli interventi previsti e computati nella perizia trasmessa, si richiede la specifica procedura e la modalità di rendicontazione e relativa liquidazione finale.

Risposta
Si fa presente che, come indicato nell’Allegato 2 della Determinazione dirigenziale n. 16BI.2023/D.01237 del 21/11/2023, “le spese possono essere rendicontate con fattura quietanzata recante il riferimento all’O.C.D.P.C. n. 932/2022 con allegata copia del bonifico e/o altra idonea documentazione di spesa. Anche in quest’ultimo caso, deve evincersi che le spese sono oggetto di contributo di cui all’O.C.D.P.C. n. 932/2022”. Pertanto, non si ritengono ammissibili le spese sostenute con la modalità di pagamento in contanti.
 
10. È pervenuta a questo Ente una istanza da parte del coniuge superstite dell’assegnatario del contributo. Poiché l’art. “14 – Successione del contributo” dell’allegato “B” all’ODPC 932/2022 recita testualmente al punto 14.1.: “In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell’ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario”, si richiede di conoscere se le spese possano essere sostenute da un solo erede ed il conseguente contributo riconosciuto interamente al medesimo soggetto, ovverosia se sia le spese che il contributo debbano essere sostenute ed il contributo riconosciuto a tutti gli eredi, ciascuno in ragione della propria quota di comproprietà? Potrebbe essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dagli altri eredi che rinunciano al contributo a vantaggio di uno solo?

Risposta
Il contributo è riconosciuto a tutti gli eredi che, mediante una dichiarazione sostitutiva, possono delegare ad uno solo di essi la spesa, gli adempimenti per l’esecuzione dei lavori e la riscossione del contributo, ferme restando le quote spettanti ad ogni erede. Non è, invece, possibile per gli eredi rinunciare al contributo a vantaggio di uno solo di essi tramite una dichiarazione sostitutiva.

11. Se i bonifici effettuati per il saldo dei lavori eseguiti recano la dicitura “Ristrut. Edil, art. 16-bis, D.P.R. 917/86” (detrazione dall’IRPEF del 50% delle spese sostenute), è possibile comunque erogare il contributo? Se affermativo, in quale misura? Oppure è sufficiente acquisire la dichiarazione attestante il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi previsti all’art. 9.5 dell’allegato “B” all’ODPC 932/2022?

Risposta
Come previsto dall’art. 9.1 dell’allegato B all’O.C.D.P.C. 932/2022, nell’importo ammesso a contributo sarà scomputato l’importo percepito mediante il bonus fiscale.

12. Un piccolo condominio non costituito di 3 condomini chiede se il pagamento e la rendicontazione dei lavori possono essere fatti in quote millesimali sui 3 condomini stessi pur essendo stata la perizia presentata da un solo condomino con la delega degli altri 2.

Risposta
Si ritiene che non è possibile ripartire la rendicontazione dei lavori sulla base di quote millesimali e che i 3 condomini debbano nominare un rappresentante a cui delegare la spesa, gli adempimenti per l’esecuzione dei lavori e la riscossione del contributo.

13. Si chiede se l’assegno bancario/postale può essere inteso come altra idonea documentazione di spesa.

Risposta
Si ritiene che è possibile considerare l’assegno bancario/postale come altra idonea documentazione di spesa, previa acquisizione dal soggetto beneficiario di dichiarazione che le spese sostenute sono oggetto di contributo di cui alle OO.C.D.P.C. n. 932/2022 e 1009/2023, riportando il riferimento alla fattura della ditta e/o del tecnico.

Foto album